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No Green Pass, no party | Voce al Diritto

La Certificazione Verde è ormai indispensabile, tuttavia alcuni malfunzionamenti tecnici possono portare a spiacevoli episodi.

No Green Pass

No Green Pass, No Party

Gentile Avvocato,
in questi giorni prima di Natale mi è capitato più volte di andare al ristorante o al bar per il tradizionale scambio di auguri e regali tra amici e colleghi. Ho sempre presentato il mio green pass come vaccinata e non ho mai avuto problemi. Almeno fino alla sera scorsa.

Ieri, infatti, incomprensibilmente, il mio green pass non è stato letto all’ingresso del ristorante, dove avevamo prenotato la cena con alcuni amici. Sono rimasta fuori, in quanto un “solerte” addetto non ha voluto sentire ragioni e mi ha detto che, se l’app non confermava la validità del green pass, non potevo entrare.

Il green pass in realtà funziona, in quanto ho provato più tardi a verificarlo personalmente con l’app e risulta valido.

Come posso fare per difendermi di fronte a queste ingiustizie? Non vorrei trovarmi di nuovo nella stessa spiacevole situazione, magari la notte di Natale o a Capodanno”.

No Green Pass, come difendersi in caso di errore nella lettura della propria Certificazione

Cara Lettrice,

chi sostiene che la cena al ristorante al chiuso sia possibile solo dopo la lettura del Green Pass commette probabilmente un errore. Una recente pronuncia del Tar di Bologna, infatti, ha aperto una breccia in quella che, a prima lettura, parrebbe una normativa granitica.

Nello specifico, la legge afferma che:

  • nelle zone a bassa circolazione di COVID-19 (identificate con i colori bianco o giallo), l’accesso ad alcune attività, tra cui pranzi e cene al tavolo del ristorante al chiuso, è possibile soltanto con il Super Green Pass.

Il green pass rafforzato è quello rilasciato esclusivamente a seguito di vaccinazione o di attestata guarigione.

Le limitazioni sono previste dall’art. 9 bis del Decreto Legge n. 52/2021, che afferma anche come le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate dai titolari e gestori delle attività, con le modalità indicate dal Dpcm del 17 giugno 2021. In particolare, l’articolo 13 del predetto Dpcm dispone che la verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile a ciò abilitata (chiamata Verifica C19).

Non è come sembra

Quindi, dalla lettura della normativa, sembrerebbe proprio che si possa entrare nel ristorante, per cenare al tavolo, solo dopo che sia stata effettuata la positiva verifica del green pass tramite l’applicazione.

Invece il Tar di Bologna, con l’ordinanza n. 551 del 26 novembre 2021, ha affermato un principio differente.

Il predetto Tar si è trovato a decidere una situazione di accesso negato perché l’applicazione ministeriale Verifica C19 non leggeva il pass. In particolare, si trattava dell’accesso all’esame per l’ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Il Tar ha accertato come, nel caso alla sua attenzione, non fosse possibile comprendere con esattezza i motivi della mancata verifica che “in ipotesi potrebbe essere dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app. Verifica C19 o da tipologia di QR Code non scansionabile (cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute)”.

“Il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. Verifica C19 – continua l’ordinanza – (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione dell’avvenuta effettuazione del vaccino”.

Pertanto, in conclusione, il Tar di Bologna ammette come sia possibile provare l’avvenuta vaccinazione, ai fini dell’accesso in luoghi in cui è obbligatorio il green pass, anche in altri modi, diversi dalla lettura del certificato tramite la app Verifica C19. Come, ad esempio, tramite l’esibizione del certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione.

Ciò che conta, secondo il Tar, è che si possa dimostrare di possedere i requisiti per l’accesso ai luoghi, anche con modalità diverse dalla lettura del green pass.

Da ultimo, visto il clima natalizio, mi auguro che i suoi amici abbiano scelto di rimanere con lei invece di sedersi al tavolo come se nulla fosse accaduto.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori della rubrica un sereno Natale.

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Filippo Testa

Scritto da Filippo Testa

Filippo Testa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma nel 1999.
Concluso il tirocinio forense, nel 2002 supera l’esame di abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Torino e viene insignito della Toga d’onore della Fondazione Torta quale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Asti per aver conseguito il miglior punteggio all’esame di Stato.
Nel 2016 si iscrive all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.
Attivo in diversi ambiti del diritto, ha recentemente conseguito un Master di specializzazione in Diritto dello Spettacolo.
Da sempre attento alle tematiche di difesa delle donne vittime di violenza e stalking ed alla loro tutela in ambito giudiziario.
Convinto animalista, si batte da sempre per la protezione e il riconoscimento dei diritti degli animali e, anche per questo motivo, sostenitore della dieta vegana.

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