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Sinistro Stradale, cosa copre l’assicurazione | Voce al Diritto

Attenzione, non sempre l’assicurazione risarcisce l’intero danno

Sinistro stradale

Alcuni anni fa ho comprato un’autovettura di grossa cilindrata, di cui sto ancora pagando le rate. Il mese scorso sono rimasto coinvolto in un sinistro stradale. La colpa era dell’altro conducente, che non si è fermato allo stop e si è assunto quindi la responsabilità. La mia automobile è stata gravemente danneggiata e le riparazioni mi sono costate un’ingente somma. Ho chiesto all’assicurazione di risarcirmi il costo delle riparazioni, ma mi vogliono dare molto meno. Dicono infatti di poter risarcire solo il valore di mercato dell’automobile al momento dell’incidente, ma io ho speso molto di più per le riparazioni. Come posso tutelarmi?

Cosa dice la legge in materia di sinistro stradale

Caro lettore,
i Tribunali affermano costantemente che, in caso di sinistro stradale, l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno materiale patito dal veicolo soltanto entro il limite del valore di mercato dell’automezzo nel momento in cui si è verificata la collisione. Il valore di mercato si ottiene basandosi sulle quotazioni riportate su pubblicazioni del settore, che monitorano il mercato ed effettuano periodicamente una media dei prezzi di acquisto dei veicoli sulla base di anno di immatricolazione, marca e modello.

La giurisprudenza, infatti, afferma che:

“la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia a oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del Giudice ai sensi dell’articolo 2058, comma 2, del codice civile” (Cass. 10196/2022).

L’art. 2058 comma 2 cc consente al Giudice di disporre il risarcimento per equivalente (cioè secondo il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro) anziché il risarcimento in forma specifica (pari al costo delle riparazioni sul veicolo), se il risarcimento in forma specifica risulta eccessivamente oneroso per chi deve rifondere il danno.

Quindi, gentile lettore, mi dispiace doverle rispondere che, se la Compagnia Assicuratrice ha correttamente quantificato il valore di mercato del Suo veicolo e tale valore è inferiore al costo delle riparazioni, purtroppo potrà risarcir solo la minor somma pari al valore di mercato.

Filippo Testa

Scritto da Filippo Testa

Filippo Testa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma nel 1999.
Concluso il tirocinio forense, nel 2002 supera l’esame di abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Torino e viene insignito della Toga d’onore della Fondazione Torta quale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Asti per aver conseguito il miglior punteggio all’esame di Stato.
Nel 2016 si iscrive all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.
Attivo in diversi ambiti del diritto, ha recentemente conseguito un Master di specializzazione in Diritto dello Spettacolo.
Da sempre attento alle tematiche di difesa delle donne vittime di violenza e stalking ed alla loro tutela in ambito giudiziario.
Convinto animalista, si batte da sempre per la protezione e il riconoscimento dei diritti degli animali e, anche per questo motivo, sostenitore della dieta vegana.

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