“Buongiorno Avvocato,
sono madre di due bambine di tre e cinque anni che malauguratamente soffrono di bronchite cronica. Viviamo in città, ai piani bassi di una strada trafficatissima a tutte le ore e il pediatra dice che la loro bronchite è dovuta allo smog. Posso chiedere il risarcimento a qualcuno per la malattia delle mie figlie?”
Cosa dice la legge sullo smog ed eventuali richieste di danni relative ad esso
Cara lettrice,
l’inquinamento, specie per polveri sottili, è una delle più gravi questioni che minacciano oggi salute e ambiente. Per dare la dimensione del problema, è sufficiente qui fornire alcuni dati.
Il report annuale di Legambiente, chiamato “Mal’aria di città 2022”, ha analizzato 238 centraline per il monitoraggio dell’aria in 102 città capoluogo di Provincia e ha registrato, nell’anno 2021, numerosi sforamenti delle soglie di polveri sottili (PM10). Le polveri sottili sono una delle componenti più rilevanti di quello che comunemente viene definito smog.
In particolare, nel report si legge che “230 centraline hanno rilevato il PM10: di queste, ben 56 distribuite in 31 città (il 24%) hanno superato per più di 35 giorni la media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo (µg/mc), cioè il limite previsto dalla normativa… Le centraline che hanno registrato la media annuale più elevata sono quelle di Milano (Senato) con 37 µg/mc, Torino (Grassi) 36, Alessandria (D’Annunzio) e Catania (Viale Vittorio Veneto) con 35”.
La gran parte delle città con le peggiori performance si trovano in val Padana. Il medesimo report rileva infatti una concentrazione media annuale di PM10 pari a 30 mg/mc o superiore, oltre che nelle già citate Milano, Torino e Alessandria, anche ad Asti, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Treviso, Venezia e Vicenza.
I limiti di legge sulle polveri sottili
I limiti di legge per le polveri sottili (PM10 e PM2,5) sono previsti dal decreto legislativo n. 155/2010. Per le PM10 è stabilita una media giornaliera di 50 mg/mc, da non superarsi per più di 35 volte all’anno, e una media massima annuale da non superarsi di 40 mg/mc. Per le PM 2,5 è previsto solo una media massima annuale di 25 mg/mc, che non deve essere superata. Il d.lgs. n. 155/2010 è stato emanato in attuazione della direttiva dell’Unione Europea n. 2008/50/Ce.
Sulla questione dell’inquinamento dell’aria e della risarcibilità del danno conseguente si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 22 dicembre 2022, causa C-61/21. Si tratta di un provvedimento espresso dalla Corte di Giustizia su sollecitazione di una Corte Francese, ma valido per tutti i Paesi dell’Unione, inclusa l’Italia.
Il caso
Nel dettaglio della vicenda all’attenzione della Corte di Giustizia, il ricorrente, un privato cittadino francese, aveva chiesto al Prefetto del luogo in cui risiedeva, quale articolazione territoriale dello Stato di appartenenza, di adottare le misure necessarie per porre fine a problemi di salute da lui patiti, in ragione dell’inquinamento atmosferico. Poiché il Prefetto non si era attivato, il predetto cittadino aveva agito davanti ai propri Giudici nazionali e chiesto un risarcimento di 21 milioni di euro allo Stato francese, ritenendo quest’ultimo responsabile del suo stato di salute, per avere omesso di adottare i provvedimenti da lui richiesti. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha però respinto la domanda del ricorrente.
La risposta della Corte
Infatti, la Corte afferma che le direttive dell’Unione Europea in materia di ambiente (inclusa la direttiva 2008/50/Ce sull’inquinamento dell’aria) impongono solo obblighi a carico degli Stati, senza attribuire diritti ai singoli individui. Ne consegue che i singoli non possono chiedere un risarcimento per i danni da loro patiti in ragione del mancato rispetto delle già menzionate direttive Europee.
Esiste però uno spiraglio. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, esclude solo che la responsabilità dello Stato per i danni patiti dal singolo possa trovare fondamento nelle direttive dell’Unione in materia di ambiente, ma ammette invece espressamente che tale responsabilità possa essere fondata sulla base delle norme di diritto interno di ogni singolo Stato.
Si tratta quindi di verificare se, in base alla normativa italiana, sia possibile configurare una responsabilità dello Stato italiano o di uno dei suoi organi con competenza in materia di ambiente, in forza della quale sia risarcibile un danno alla salute provocato dall’inquinamento.
Come agire
È però necessario, a tal fine, individuare in primo luogo un Ente responsabile, che abbia un obbligo di legge di intervenire in caso di inquinamento o che abbia provocato l’inquinamento con il suo comportamento. È poi necessario indicare un danno alla salute e un nesso di causa tra inquinamento e danno lamentato: specie quest’ultimo aspetto è il più problematico sotto il profilo giuridico.
Ad esempio, il sopra citato d.lgs. 155/2011, trattando di inquinamento dell’aria, impone alle Regioni di adottare un piano per limitare le emissioni nocive e, in caso di superamento delle soglie di legge, obbliga la Regione ad adottare le misure necessarie a ripristinare i valori limite, nelle zone in cui tali limiti siano stati sforati. Uno dei modi più diffusi per riportare i valori sotto soglia è, ad esempio, restringere il traffico degli autoveicoli in caso di sforamento.
La questione più complessa da provare sotto il profilo giuridico è tuttavia la dimostrazione che, dalla mancata adozione delle misure per ripristinare i valori entro i limiti, sia derivato un danno alla salute. Ad esempio, è molto difficile provare in modo inequivocabile che la causa di una una bronchite sia l’inquinamento oltre le soglie di legge e non da altri fattori.
Alcuni cittadini italiani hanno provato a intraprendere questa strada, agendo in Tribunale per chiedere il risarcimento del danno, per averli costretti a vivere in zone con aria inquinata oltre i limiti di legge. Si tratta tuttavia di questioni giudiziarie aperte, in quanto la giurisprudenza nazionale non ha ancora un orientamento consolidato in materia.
Ritengo comunque che possa valere, anche per questo delicato tema, l’insegnamento di Piero Calamandrei che già nel 1955 (Discorso sulla Costituzione) saggiamente diceva: “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.”