“Gentile Avvocato,
da tempo sono vittima del tradimento di mio marito. Ormai da anni la mia casa è diventata un vero porto di mare. Taccio per il quieto vivere della famiglia, ma sono esausta. Sono arrivata al paradosso di dovermi impegnare per evitare incontri spiacevoli e per me molto dolorosi. Un vero colpo al cuore ogni volta! So che l’adulterio non è più reato, ma volevo sapere come potermi muovere.”
Cosa dice la legge in materia di “tradimento”
Premettiamo che, sebbene l’infedeltà coniugale non sia più reato, la giurisprudenza si manifesta ancora particolarmente sensibile a ciò che dovrebbe essere alla base di ogni relazione coniugale. La fedeltà o, meglio sarebbe dire, la sua mancanza. Il tema della fedeltà è purtroppo sempre attuale, rientrando ancora fra le principali cause di separazione e divorzi. Tuttavia, la giurisprudenza si manifesta clemente nei confronti del coniuge che tradisce. Si considera, difatti, la sua rilevanza solo ai fini dell’addebito (che diritto al mantenimento non è, ma perdita dei diritti successori già in sede di separazione).
Ma quali sono le conseguenze per l’amante scoperto in casa del partner tradito?
Portare l’amante a casa è violazione di domicilio e si rischia il carcere. A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Cagliari nella sentenza del 1990. Nonostante la lontananza nel tempo, essa manifesta tutta la propria attualità, non essendo stata oggetto di smentita nel corso degli anni da successive pronunce di senso contrario.
Il protagonista della storia si è visto, infatti, accusato del delitto di cui all’art. 614 c.p. che al comma 1 recita:
“Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Considerato che riesce difficile immaginare un consenso del coniuge tradito, occorre evidenziare che la flagranza di reato consentirebbe di ritenere il fatto verosimilmente provato, con la conseguenza pressoché certa che l’amante scoperto possa andare incontro ad una sentenza di condanna.
Le accortezze nei confronti di chi è vittima di tradimento
Dimostrazione delle accortezze che la giustizia assicura al coniuge tradito si rinvengono in un pronunciamento più recente della Corte di Cassazione. Non a caso, con la propria sentenza del 03.04.2017 n. 16543, ha affermato che l’adulterio commesso abitualmente nella casa coniugale configura il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 c.p. E questo poiché è ritenuto idoneo a cagionare nella vittima durevoli conseguenze morali, per il contesto e per l’abitualità di suddetta condotta. Il comportamento vessatorio posto in essere con atti che, isolatamente considerati sarebbero non punibili (atti di infedeltà e di umiliazione generica) se posti in essere reiteratamente, possono invece essere certamente idonei a cagionare nella vittima durevoli conseguenze fisiche e morali.
Insomma, c’è un limite alla sopportazione ed è proprio quando tale limite viene oltrepassato che la legge interviene a tutela della vittima. A quest’ultima le viene garantita la tutela di cui ha bisogno, mediante l’inquadramento della fattispecie nel novero dei delitti commessi nell’ambito del “menage” familiare.
La sentenza in commento presenta, peraltro, un interessante profilo dal lato processuale. Più nello specifico, in tale pronunciamento, la Corte di Legittimità ha avuto modo di precisare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere valide per stabilire la responsabilità penale dell’imputato. Il tutto purché ci si accerti della credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto. Non a caso, si tratta comunque di un soggetto portatore di un interesse antagonista rispetto a quello dell’imputato.
Dunque, se è vero che l’adulterio non costituisce più reato, il diritto vivente ha dimostrato l’intenzione di non voler lasciare impunite condotte connotate da gravità e tutt’affatto superficiali. Anche il coniuge fedifrago, pertanto, è suscettibile di punizione. A tal proposito, si rammenta che l’eventuale costituzione di parte civile consentirebbe alla vittima di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, penalmente perseguibile, commesso dal coniuge che sia avvezzo al tradimento con le cennate modalità.