Separazione Zalone/Eboli: stessi doveri dei genitori sia per coniugati che conviventi
Nuovo film e nuovi problemi sotto l’albero per Checco Zalone.
In uscita nelle sale cinematografiche a Natale, Buen Camino – questo il titolo dell’ultima fatica dell’attore e sceneggiatore pugliese – sembra già essere destinato a sbancare il botteghino nel periodo delle festività.
La storia è quella di Checco, uomo agiato e materialista, impegnato nelle ricerche della figlia di cui non si hanno più notizie dopo che la giovane ha intrapreso il cammino alla volta di Santiago.
Una ricerca che si trasforma inaspettatamente in una preziosa opportunità per cambiare la vita del protagonista, tra fatica fisica e spiritualità.
Ma il cammino che Zalone (n.d.r. il suo vero nome è Luca Pasquale Medici) deve affrontare in questo ultimo periodo si articola in un percorso decisamente meno spirituale a causa di problematiche economiche e patrimoniali derivanti – secondo numerose indiscrezioni – dall’abbandono della sua ex compagna dalle società condivise, per le quali la ex lavorava e deteneva i conti.
Già nell’estate dello scorso anno aveva fatto notizia la separazione tra l’attore e la compagna Mariangela Eboli dopo diciotto anni di relazione e due figlie.
Una storia d’amore nata nel 2006; galeotto fu il mondo del wedding perché Zalone all’epoca lavorava come musicista in molti eventi di nozze, mentre Eboli cantava in una pizzeria.
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Lui – che all’epoca era un attore comico alle prime armi – era alla ricerca proprio di una cantante.
Da lì, nacque una profonda relazione che non si è mai tradotta in matrimonio.
“Il primo ruolo, quello di genitori di due figlie” – spiega l’avvocato matrimonialista Maria Luisa Missiaggia – “non muore mai. Il primo ruolo non muore mai, mentre il secondo, quello degli affari, si interrompe con la separazione.
Eboli è stata così liquidata per lasciare il suo ruolo e affidarlo alla madre del comico”.
Prendendo spunto dalla condizione di separati non sposati, quale differenza c’è – in ambito legale – se ci separa da sposati con figli o da conviventi con figli?
“La differenza principale è lo scioglimento del vincolo coniugale che, chiaramente non esiste per le coppie di fatto, le quali termineranno la loro convivenza senza alcuna formalità” – precisa Missiaggia
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“Inoltre, per le coppie sposate, esistono una serie di diritti economici, inesistenti per le coppie di fatto. Innanzitutto, il coniuge economicamente più debole potrebbe aver diritto ad un assegno di mantenimento, misura di protezione non contemplata per le coppie di fatto.
Il coniuge separato è anche erede in caso di monte dell’atro a differenza del convivente separato. Viceversa, attualmente, per quanto attiene ai diritti dei figli ed i doveri dei genitori nei confronti dei figli di “separati”, sono i medesimi e non cambiano se la coppia era coniugata o semplicemente convivente”.
Nel caso della ex coppia Zalone/Eboli, amore ed affari si sono uniti. “Anche in assenza di unione matrimoniale, i figli hanno gli stessi diritti e devono godere dello stesso tenore di vita tenuto quando la coppia era in pace” – ricorda l’avvocato matrimonialista
“il mantenimento è quantificato in relazione e in proporzione al tempo di accudimento alla casa lasciata in assegnazione e anche alle sostanze economico reddituali di entrambi i genitori”.
In poche parole, i figli non devono soffrire della rottura dei genitori e devono, giustamente continuare a fare la stessa vita.
Nel caso in cui invece uno dei due si occupasse anche degli affari dell’altro, un accordo continua ad essere la condizione migliore a vantaggio di entrambi sia per le tempistiche che per le spese da sostenere.
“L’affidamento dei figli ad un genitore” – chiarisce l’avvocato Missiaggia

“avviene sulla scorta di un giudizio basato unicamente sull’interesse del minore. In linea di principio l’affidamento, nella maggior parte dei casi di separazione è condiviso fra i genitori, questo significa che tutte le decisioni riguardanti i figli devono essere prese da entrambi i genitori di comune concerto.
In alcuni casi, questo tipo di affidamento non è realizzabile, in particolare quando un genitore non viene giudicato idoneo a salvaguardare l’interesse del proprio figlio ed in tal caso viene disposto dal Tribunale l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, il quale arbitrariamente potrà decidere sulle questioni di maggior importanza riguardanti il proprio figlio.
Con la notizia della separazione tra Checco Zalone da Mariangela Eboli è diventato di dominio pubblico anche il valore del patrimonio di Mzl Srl, la società della coppia gestita da Eboli, vale oltre 5 milioni di euro.
Numerose le notizie uscita già dal luglio del 2024: della Mzl Srl Zalone, è stato scritto, deteneva il 95% delle quote societarie, mentre il restante 5% era di sua madre, la signora Antonietta Capobianco.
Sembrerebbe che nell’accordo, oltre alle altre condizioni in cui sarebbe stato definito il mantenimento per le bambine – considerando, altresì, le spese straordinarie tra le parti – la compagna sia stata liquidata cedendo il suo 5%.
Può incidere il fattore di un fallimento sull’affidamento dei figli a questo o quel genitore? “Assolutamente no” – sottolinea Missiaggia
“Il fallimento economico o imprenditoriale di un genitore non incide affatto né sull’affidamento dei figli, né sull’assegnazione della casa familiare in caso di collocamento dei figli presso di sé.
Certamente, il fallimento di un genitore potrebbe compromettere la sua capacità di contribuire economicamente al mantenimento del proprio figlio, ed in tal caso esistono altri sussidi alimentari statali, se neanche l’altro genitore è in grado di mantenere il minore.
Tuttavia, qualora il fallimento personale economico o imprenditoriale di un genitore incida anche sulle di lui capacità genitoriali, poiché magari è dipeso da una condotta particolarmente fraudolenta, sarà il Tribunale a valutare, mediante perizie tecniche psicologiche se quel genitore è in grado di provvedere o meno ad un sano sviluppo della propria prole o meno.
Ed in caso di esisto negativo, verrà disposto l’affidamento esclusivo all’altro genitore
Ma come avviene l’affidamento ad un genitore?
“L’affidamento ad un genitore avviene sulla scorta di un giudizio basato unicamente sull’interesse del minore” – evidenzia l’avvocato
“In linea di principio l’affidamento, nella maggior parte dei casi di separazione è condiviso fra i genitori, questo significa che tutte le decisioni riguardanti i figli devono essere prese da entrambi i genitori di comune concerto.
In alcuni casi, questo tipo di affidamento non è realizzabile, in particolare quando un genitore non viene giudicato idoneo a salvaguardare l’interesse del proprio figlio ed in tal caso viene disposto dal Tribunale l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, il quale arbitrariamente potrà decidere sulle questioni di maggior importanza riguardanti il proprio figlio.
E in caso di esisto negativo, verrà disposto l’affidamento esclusivo all’altro genitore”.


