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Separazioni VIP, Totti/Blasi: orologi di lusso e accuse di abbandono di minore

Missiaggia: evitare l’uso distorto dello strumento penale

 
SEPARAZIONI VIP
Totti/Blasi: orologi di lusso e accuse di abbandono di minore
Missiaggia: evitare l’uso distorto dello strumento penale

Separazioni VIP, Totti/Blasi: orologi di lusso e accuse di abbandono di minore
 
Dal gossip degli orologi di lusso contesi, alla delicata situazione legata all’affido dei figli. L’ex-coppia Francesco Totti ed Ilary Blasy – che per anni ha rappresentato la famiglia perfetta – è riuscita in poco tempo a sollevare un’esposizione mediatica senza precedenti.

L’elenco delle questioni giuridiche conseguenti la separazione tra il capitano della Roma Calcio e la conduttrice tv è consistente.

I quattro preziosi orologi marca Rolex contesi dagli ex-coniugi – una disputa che ha intasato a lungo i rotocalchi – ha portato alla decisione giudiziale che, ad oggi, impone l’utilizzo in condivisione tra le parti, respingendo la richiesta di assegnazione esclusiva avanzata dalla conduttrice.
 
Ma il vero nodo della separazione riguarda l’affidamento dei figli della ex-coppia.
“È evidente che un simile clima di conflittualità abbia inciso sull’affidamento”

 

afferma Maria Luisa Missiaggia, avvocato matrimonialista

“provocando un’indagine penale su presunto abbandono di minore. Blasi ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’ex marito per aver lasciato sola la figlia (n.d.r. Chanel Totti), contestando la mancata custodia e l’inadeguatezza della supervisione in occasione di una specifica serata”.
 
L’abbandono di minore, disciplinato dall’art. 591 c.p., punisce chiunque, avendo la custodia di un minore di 14 anni o di persona incapace, lo abbandoni, esponendolo a potenziale pericolo.

Il principio alla base della norma è la tutela dell’incolumità fisica e psichica del minore, la cui posizione di particolare vulnerabilità impone al genitore obblighi rafforzati di sorveglianza.​
 
“Secondo la giurisprudenza” – precisa l’avvocato Missiaggia

“non ogni assenza temporanea configura, però, una condotta penalmente rilevante: è necessario che l’affido sia realmente interrotto e che il bambino venga esposto a un pericolo concreto e attuale”.
 
E’ emerso che la contestazione ruota attorno ad una specifica serata, in cui la figlia minore Isabel sarebbe rimasta da sola per circa tre ore nella casa/attico a Roma di proprietà del padre mentre lui si trovava a cena assieme la nuova compagna (n.d.r. Noemi Bocchi).

“La prospettazione di Ilary Blasi – che si è basata su videochiamate dall’Estero intercorse con la figlia. In quella fase la ragazza, ancora minore, sarebbe stata priva di una reale presenza adulta di riferimento.

Tra l’altro, sarebbe stata in compagnia dei due figli, della compagna, anch’essi minorenni”, spiega l’avvocato matrimonialista.
 
La segnalazione al 112, lo scambio di messaggi tra gli ex, l’intervento degli agenti.

Secondo la versione difensiva, era presente una babysitter

era una vicina di casa, domiciliata nello stesso stabile

Avrebbe dichiarato di essere stata nell’appartamento nel corso della serata

E confermato di aver verificato che i minori dormissero, una circostanza confermata anche dagli agenti intervenuti a notte inoltrata.
 
“L’elemento decisivo non è tanto la momentanea assenza fisica del genitore, quanto la sussistenza di una rete minima di protezione e l’assenza di un pericolo concreto e non meramente ipotetico” –

analizza Maria Luisa Missiaggia

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“un apparecchio telefonico a disposizione, la facile reperibilità di un adulto, un ambiente domestico noto, l’assenza di specifiche criticità; tutti fattori che hanno indotto la Procura a ritenere non realmente applicabile l’art. 591 del Codice Penale.

L’applicazione dell’articolo si confronta con criteri rigorosi: solo l’esposizione a una situazione di vero pericolo giustifica la rilevanza penale, dovendo escludere condotte che, pur discutibili da un punto di vista educativo, non incidono sulla sicurezza del minore.

Nei contesti separativi, la valutazione dei fatti deve evitare strumentalizzazioni processuali e sanzionatorie, con particolare attenzione a non trasformare ogni divergenza genitoriale in ipotesi di reato: la responsabilità penale richiede una soglia molto elevata di rischio concreto”.
 
Nell’interesse sia delle parti, che dell’ordinamento, è necessario predisporre una ricostruzione puntuale, caso per caso, del livello di tutela assicurato al minore e delle circostanze fattuali che hanno caratterizzato l’episodio.
 
“Il caso Totti/Blasy, pur nella sua peculiarità mediatica, fornisce un utile banco di prova per spiegare l’applicazione del reato di abbandono di minore nelle dinamiche familiari conflittuali”

rileva l’avvocato Missiaggia, che ha creato studiodonne.it (www.studiodonne.it)

“al contempo, è fondamentale ribadire il dovere di evitare un uso distorto dello strumento penale, che rischierebbe di convertire il conflitto privato in un inutile e dannoso contenzioso giudiziario a discapito della serenità dei minori stessi.

La vera tutela dei minori, in quest’ottica, pare più affidata a un prudente bilanciamento tra esigenze di protezione reale e rispetto della cornice familiare, piuttosto che all’individuazione di colpe e sanzioni”.
 
 

Redazione

Scritto da Redazione

La redazione di VanityClass.

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