Topless, nudismo, costumi osè. Jo Squillo ha postato una foto mentre, in topless, va verso il mare.
Paola Caruso mostra il topless tra le montagne, ritratta dal suo fidanzato Dario Socci.
Heidi Klum sfoggia il suo fisico ed è appassionata di uno stile di vita improntato sulla naturalezza.
Il suo social è ricco di immagini a seno nudo e in vacanza indossa solo un microslip.
In giardino e in casa sfoggia un décolleté perfetto e poi posta le sue immagini sui social.
Emily Ratajkowski non è da meno. E’ diventata mamma da poco e nei servizi fotografici mostra il suo seno tanto ammirato sulla Rete.
Non mancano Giulia Calcaterra, Francesca Cipriani, Elettra Lamborghini.
Ma, sulle spiagge Italiane cosa è successo in questa estate rovente?
Topless, nudismo, costumi osè. Erano ovunque!
“Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di situazioni conflittuali in spiaggia per l’esplosione di topless e monochini ad alto tasso erotico”
Così sottolinea l’Avvocato Rossana Ferraro, Docente alla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia in tutela penale dei minori, e Magistrato penale gop.
Le situazioni più scandalose tra la normal people quest’estate e le spiagge incriminate
“Negli ultimi anni, si è assistito ad una rilettura ammodernatrice della tutela penale del comune sentimento del pudore, legata sia al mutamento del costume e del sentire sociale.
Tuttavia l’uso smodato dell’esibizionismo sui social, acuito di recente dalle restrizioni domestiche per covid-19, ha determinato spesso l’abbattimento delle barriere collocate fra la libertà propria e la tutela del pudore altrui.
Televisione, giornali, cinema, social hanno mutato anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto “specchio del comune sentire”.
Ciascuna persona conserva infatti il diritto personale a non essere molestato da manifestazioni invasive di sessualità esplicita di terzi.
Sussiste l’esigenza di protezione di talune tipologie di ‘vittime deboli’
Vale a dire i minorenni, perchè il legislatore ha elevato la “privacy sessuale dei minori” a parametro offensivo di riferimento che non va mai ignorata o dimenticata
Quest’anno molte persone, effettuando il ritorno alla vita in comunità sociale, hanno confuso il comportamento reale con il mondo virtuale.
Hanno esibito mise inappropriate sulle spiagge, sui lidi, nei vari stabilimenti di piscine arrivando ad ostentare il topless al BAR, come in un “reality” amplificato di massa.
Uomini e donne hanno ostentato “costumi” che definire tali sarebbe un eufemismo, coprendo solo il minimo essenziale pubico.
Ciò si è verificato in qualsiasi zona turistica italiana, dal lido privato alla spiaggia pubblica, sino a coinvolgere piscine.
Cosa è successo
“Nell’assenza di una chiara normativa, ciascuno ha seguito il proprio comune senso del pudore.
Ha ignorato che il vivere in società presuppone un’autolimitazione necessaria nel rispetto non solo di regole giuridiche ma anche di educazione.
Litigi accesi e rimostranze delle famiglie nei riguardi dei gestori dei servizi di gestione di balneazione
Erano indignati dall’escalation di ostentato erotismo nel vestiario di balneazione, a tutela di bambini ma anche della propria serenità soggettiva.
Dall’altro, si è registrata la rivendicazione della libertà soggettiva di ostentare la mise più confacente alla propria personalità, da parte di donne ma anche di uomini.
Costumi essenziali o topless irriverenti sono stati esibiti muovendosi in pubblico, e magari con mascherina sul volto, suscitando un clamoroso contrasto visivo.
La disciplina
E’ indubbiamente confusa, fra norme penali depenalizzate, sanzioni amministrative e interventi della giurisprudenza.
Ma è indispensabile ricordare, ai fini della determinazione delle categorie dell’osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che “esiste e permane” un sentimento del pudore della collettività.
E va tutelato e rispettato, sebbene subisce una progressiva evoluzione in base al modo di pensare della maggior parte degli individui.
Cosa dice la giurisprudenza
“Prima di innovativi interventi giurisprudenziali, stare al mare in topless era assimilato al nudismo.
La Corte di Cassazione, il 18 novembre del 1978, con la sentenza n.14267, per la prima volta, aveva effettuato una netta distinzione tra il nudo integrale e prendere il sole con il seno scoperto:
«la nudità integrale non può apparire discreta, appunto perché consapevolmente illimitata e volutamente estesa fino all’estremo, ed integra un comportamento tipicamente inverecondo.
La mancanza di gesti lubrichi e di movenze lascive, che esaltino la sessualità, può tutt’al più escludere l’oscenità.
Ma non la sconvenienza della esposizione alla pubblica vista dei genitali e delle parti vergognose del corpo.
E’ certo che l’integrale nudità dei corpi, specialmente in località aperta al pubblico ed affollata da adolescenti, viola il principio di costumatezza garantito dalla Costituzione ed assistito dalla sanzione penale».
La donna in topless
Topless, nudismo, costumi osè.
Si esponeva automaticamente a processo penale con possibile condanna con la sanzione penale pecuniaria dell’ammenda per:
“Atti contrari alla pubblica decenza” (previsto all’articolo 726 del Codice penale): articolo depenalizzato nel 2016.
Con l’avanzarsi del naturismo, durante l’anno 1980, nel contesto europeo degli Stati aderenti alla CEE, la Commissione delineò una mappatura di spiagge ove poter effettuare il nudismo.
Lo rese così parzialmente lecito, se condotto presso: <<spiagge con il massimo isolamento, lontane da conventi e monasteri, poco vento e pochissime meduse».
Nel 2021 il topless com’è disciplinato
“Oggi, stare in topless al mare potrebbe ancora non essere del tutto legale.
Potendo permanere l’ipotesi di ATTI OSCENI ( art. 527 c.p.)”- sottolinea l’Avvocato Rossana Ferraro- “il topless può essere punito.
E sia con sanzione amministrativa, sia con l’ipotesi delittuosa aggravata del reato previsto dall’art. 527 cp.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 37395/2004 ha stabilito che sono “atti osceni” tutti quei comportamenti con connotazione erotica e sessuale.
O che vogliono provocare reazioni emotive di turbamento e disagio in chi le osserva:
<<In relazione ad atti sessuali, che possono definirsi relativamente osceni, è necessario perciò accertarne caso per caso la potenzialità lesiva per il pudore.
Tenendo conto della situazione complessiva in cui essi sono compiuti e delle modalità con cui si estrinsecano i comportamenti>>.
Il topless oggi non è di per sè totalmente “legale”?
“La fattispecie può integrare la sanzione amministrativa di “Atti osceni in luogo pubblico”, ( art. 527 c.p.), quale reato parzialmente depenalizzato nel 2016.
E oggi può comportare la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, se la condotta è di per sè lesiva del pudore.
Il fatto tuttavia può assumere anche valenza delittuosa.
In quanto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15.01.2016 n. 8, è rimasta inalterata la rilevanza penale dell’ipotesi aggravata, disciplinata al comma 2 dell’articolo 527 cp.
E si configura quando il fatto è <<commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minore e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano>>.
Topless, nudismo, costumi osè.
Il giudizio della Corte di Cassazione
La scelta operata dal legislatore di aggravare, e riservare l’incriminazione ai soli atti osceni commessi in luoghi abitualmente frequentati dai minori
E quando c’è il pericolo che i minori vi assistano, qualificherebbe in maniera specifica il bene giuridico presidiato dalla fattispecie.
E diventerebbe, così, “in via esclusiva, il pudore dei minori” o, meglio, la “privacy sessuale” dei minori
Da intendere come tutto ciò che afferisce al riserbo della loro sfera sessuale”. (sentenza n. 49550 del 2017).
In ultima analisi, stare in spiaggia in topless può quindi ancora configurarsi come ipotesi di reato, da valutarsi caso per caso.
In seguito alla depenalizzazione del reato di atti osceni, cos’è l’offesa al pudore che costituisce reato
“è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori.
Atteso che la depenalizzazione di cui all’art. 527, comma primo, codice penale, rende configurabile il reato di atti osceni solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi”
(Corte di Cassazione penale sentenza n. 49550/17).
Infine, va chiarito a scanso di equivoci che la disciplina si applica anche a costumi osceni, indossati con la finalità di provocare sentimenti lesivi del pudore negli spettatori.
Nella migliore delle ipotesi si risolve il tutto con il pagamento di sanzione pecuniaria da euro CINQUEMILA ad euro TRENTAMILA. >>
AVV. ROSSANA FERRARO