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Immondizia, non la raccolgono? Hai diritto alla riduzione della tassa | Voce al Diritto

Immondizia

“Buongiorno avvocato,
ogni anno mi trovo a pagare cifre astronomiche per la tassa sui rifiuti, ma il servizio nella mia zona non viene mai effettuato e vedo sacchi di immondizia dappertutto. Sono esasperato, la trovo una vergogna e ho deciso che non voglio più pagare per qualcosa che non viene fatto. Posso?”

Cosa dice la legge in caso di mancato smaltimento dell’immondizia

Gentile lettore,
l’attuale tributo relativo alla gestione dei rifiuti prende il nome di Tari (acronimo di Tassa sui rifiuti). Questa tassa è stata introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (legge n. 147/2013) e sostituisce le precedenti Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

La Tari è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642 l. 147/2013). Si tratta infatti di una tassa funzionale al finanziamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Proprio in ragione del fatto che la tassazione sui rifiuti serve per finanziare i servizi di raccolta e smaltimento dell’immondizia, la legge stessa prevede delle riduzioni, nel caso il servizio non sia effettuato o sia gravemente carente.

Le norme

In particolare, l’art. 1 comma 656 della legge n. 147/2013 afferma che “la Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento”. Al successivo comma 657 si afferma inoltre che “nelle zone in cui non è effettuata raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata”.

Una norma simile era già prevista anche per la vecchia Tarsu, in particolare all’art. 59 comma 4 della legge 507/1993, in cui si affermava che, se il servizio non era svolto o era gravemente deficitario, si aveva diritto a una diminuzione della tassazione.

Le sopra esposte riduzioni dell’imposizione sui rifiuti in caso di disservizi trovano ampia applicazione in giurisprudenza, anche da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Di recente, la possibilità di riduzione è stata riaffermata sia in relazione alla Tari (Cass. 5940/2022) che in relazione alla precedente Tarsu (Cass. 2374/2023). Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, spetta al contribuente dimostrare i presupposti per l’applicazione delle riduzioni e cioè che il servizio non è svolto o sia gravemente al di sotto degli standard legislativi in materia.

Pertanto, caro lettore, se la situazione è veramente così drammatica come mi descrive (cosa di cui non dubito), lei avrà senz’altro diritto alle riduzioni della tassa sui rifiuti previste per legge.

Filippo Testa

Scritto da Filippo Testa

Filippo Testa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma nel 1999.
Concluso il tirocinio forense, nel 2002 supera l’esame di abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Torino e viene insignito della Toga d’onore della Fondazione Torta quale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Asti per aver conseguito il miglior punteggio all’esame di Stato.
Nel 2016 si iscrive all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.
Attivo in diversi ambiti del diritto, ha recentemente conseguito un Master di specializzazione in Diritto dello Spettacolo.
Da sempre attento alle tematiche di difesa delle donne vittime di violenza e stalking ed alla loro tutela in ambito giudiziario.
Convinto animalista, si batte da sempre per la protezione e il riconoscimento dei diritti degli animali e, anche per questo motivo, sostenitore della dieta vegana.

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