“Buongiorno avvocato,
ogni anno mi trovo a pagare cifre astronomiche per la tassa sui rifiuti, ma il servizio nella mia zona non viene mai effettuato e vedo sacchi di immondizia dappertutto. Sono esasperato, la trovo una vergogna e ho deciso che non voglio più pagare per qualcosa che non viene fatto. Posso?”
Cosa dice la legge in caso di mancato smaltimento dell’immondizia
Gentile lettore,
l’attuale tributo relativo alla gestione dei rifiuti prende il nome di Tari (acronimo di Tassa sui rifiuti). Questa tassa è stata introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (legge n. 147/2013) e sostituisce le precedenti Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
La Tari è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642 l. 147/2013). Si tratta infatti di una tassa funzionale al finanziamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Proprio in ragione del fatto che la tassazione sui rifiuti serve per finanziare i servizi di raccolta e smaltimento dell’immondizia, la legge stessa prevede delle riduzioni, nel caso il servizio non sia effettuato o sia gravemente carente.
Le norme
In particolare, l’art. 1 comma 656 della legge n. 147/2013 afferma che “la Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento”. Al successivo comma 657 si afferma inoltre che “nelle zone in cui non è effettuata raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata”.
Una norma simile era già prevista anche per la vecchia Tarsu, in particolare all’art. 59 comma 4 della legge 507/1993, in cui si affermava che, se il servizio non era svolto o era gravemente deficitario, si aveva diritto a una diminuzione della tassazione.
Le sopra esposte riduzioni dell’imposizione sui rifiuti in caso di disservizi trovano ampia applicazione in giurisprudenza, anche da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Di recente, la possibilità di riduzione è stata riaffermata sia in relazione alla Tari (Cass. 5940/2022) che in relazione alla precedente Tarsu (Cass. 2374/2023). Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, spetta al contribuente dimostrare i presupposti per l’applicazione delle riduzioni e cioè che il servizio non è svolto o sia gravemente al di sotto degli standard legislativi in materia.
Pertanto, caro lettore, se la situazione è veramente così drammatica come mi descrive (cosa di cui non dubito), lei avrà senz’altro diritto alle riduzioni della tassa sui rifiuti previste per legge.