“Gentile Avvocato, lavoro a Torino e spesso mi capita di tornare in treno la sera tardi. Il tragitto per recuperare la mia autovettura non è lungo, ma spesso mi capita di imbattermi in brutti ceffi. Qualche giorno fa mi è addirittura successo di essere stata seguita fino alla macchina. Mio marito, per la mia e la sua serenità, mi ha regalato uno spray al peperoncino da tenere in borsa. Ho cercato di documentarmi per capire se l’utilizzo, all’evenienza, potesse portarmi delle “grane” e non sono onestamente riuscita a trarre delle conclusioni tranquillizzanti. Se mi trovassi costretta ad usarlo, a quali rischi posso andare incontro”?
Si può utilizzare lo spray al peperoncino?
Cara lettrice, aggressioni, violenze sessuali, furti e rapine hanno generato un “boom” di acquisti di spray antiaggressione, come lo spray al peperoncino, usato come “arma da difesa”. Si tratta di dispositivi nebulizzatori (bombolette, penne e rossetti spray) popolari tra le donne ma utili anche agli uomini, che devono essere utilizzati con consapevolezza, nel rispetto delle normative vigenti. In alcuni Paesi, l’uso dello spray al peperoncino è illegale, in quanto considerato una vera e propria arma o addirittura uno strumento di tortura, mentre in altri, può essere venduto solo a chi detiene il porto d’armi. In Italia è considerato uno strumento di autodifesa, purché siano rispettati i requisiti normativi, oltrepassati i quali, non è più legale.
Lo spray viene venduto, non solo in armeria, ma anche in farmacia, in alcuni supermercati e su internet; l’acquisto libero e non controllato potrebbe indurre (a torto come a breve diremo) l’acquirente a farne l’uso che ritiene. La questione, in realtà, è più complessa di quanto non possa sembrare all’apparenza.
Cosa dice la legge sul punto
Lo spray, e in generale tutti i prodotti a base di peperoncino usati per autodifesa, sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 recante “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n.94/2009”, che ha fissato i requisiti tecnici, oltre i quali il loro uso è illegale. Gli spray e gli altri dispositivi antiaggressione legali potranno contenere solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (Oc), una sostanza urticante che deriva dal peperoncino, che solitamente viene combinata con acqua, glicoli e altre sostanze.
Particolare importanza ha il dosaggio della “capsaicina”, principio attivo del Oc: tale sostanza rende lo spray urticante e provoca irritazione a bocca e occhi, lacrimazione e, in caso di ingerimento, anche tosse, affaticamento respiratorio, gonfiore, fuoriuscita di muco. Si tratta di effetti comunque limitati nel tempo (da 10 a 30 minuti circa). Le bombolette non potranno assolutamente contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici, la quantità di miscela nella confezione non potrà superare i 20 ml totali, la gittata utile della bomboletta non potrà superare i tre metri e, infine, dovranno essere vendute sigillate ed equipaggiate di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale.
Limiti di utilizzo
Se vengono rispettate le caratteristiche descritte dalla legge e se lo spray al peperoncino viene utilizzato secondo le modalità consentite, l’uso di tale prodotto è considerato legale. L’utilizzo è giustificato solo dalla necessità di difendersi da aggressioni o minacce all’incolumità personale e non per offendere, pena la configurabilità del reato di cui all’art. 4 Legge n. 110/1975 (porto di oggetti idonei ad offendere senza giustificato motivo). Diversamente, lo spray verrà considerato come una vera e propria arma il cui impiego, anche se per scopi di autodifesa, può comportare, a seconda della pericolosità del materiale in essi contenuto, una semplice sanzione amministrativa o configurare un reato.
Uso difensivo legittimo, purché si rispetti la proporzionalità dell’offesa
Visto e considerato che la spray viene venduto per l’uso difensivo, occorre fare i conti con l’art. 52 c.p (legittima difesa) e con il principio di bilanciamento di interessi che fa prevalere l’esigenza di tutelare l’interesse di chi venga aggredito, rispetto all’interesse dell’aggressore e con l’art. 55 c.p. che disciplina l’eccesso colposo in legittima difesa. Ora, si immagini che l’aggressore non faccia uso di armi (ad esempio, nella violenza sessuale): qui viene in gioco la proporzionalità fra offesa e difesa. L’aggredito, per evitare di incorrere nell’eccesso colposo nella propria difesa (seppur legittima), una volta nebulizzato lo spray, dovrà fuggire e smettere di spruzzare a fronte della desistenza del malintenzionato. Pur comprendendo la difficoltà di mettere in pratica il precetto, questo è quanto richiede la legge al fine di evitare di incorrere in sanzioni penali dovute all’uso non corretto di un oggetto di difesa come lo spray al peperoncino.
Nel caso in cui lo spray al peperoncino non soddisfi le condizioni indicate dal decreto ministeriale, è da considerarsi illegale e il suo utilizzo può avere delle conseguenze anche gravi.
Qualora uno spray al peperoncino non a norma provocasse danni ad una persona, si può essere accusati di “getto pericoloso di cose” ex art. 674 c.p. o, peggio ancora, di “lesioni personali” ex art. 582 c.p. Discorso analogo vale per chi utilizzi lo spray al peperoncino per offendere.