“Gentile Avvocato
poco tempo fa è mancata la mia cara nonna, che era l’unica persona rimasta della mia famiglia dal lato materno. Avevo un bellissimo rapporto con lei, la andavo a trovare più volte a settimana, la portavo in giro: lei amava fare video e foto con il suo telefono di questi momenti insieme. Mi ha nominata sua erede, così ho ereditato anche il suo cellulare. Ma non ho la password per accedere, la nonna non me l’ha lasciata e non la trovo da nessuna parte. Vorrei recuperare video e foto. Insomma, accedere all’ICloud. La società che possiede questi dati, però, mi ha risposto che non possono darmi le credenziali, perché non ci sono disposizioni della nonna che mi autorizza. E’ giusto che mi rispondano in questo modo?”.
La legge esige l’accesso all’ICloud dei cari defunti
Cara lettrice,
mi permetta prima di tutto di porgerLe le mie condoglianze per la sua perdita. La sua domanda coinvolge un’evoluzione particolarmente interessante nel mondo del diritto moderno: quello dell’eredità digitale. Nello specifico, la questione che si presenta è se si possano ereditare, ad esempio, l’username e la password o se si possa ereditare il contenuto dell’ICloud.
Il problema si pone anche perché le grandi multinazionali, che gestiscono questi servizi, applicano leggi del loro Paese di origine. E queste, spesso, sono molto differenti da quella Italiana. Fanno accettare condizioni di utilizzo al momento dell’attivazione del servizio. Succede così che, in assenza di una specifica indicazione del defunto, le multinazionali in questione neghino agli eredi, che non conoscono le credenziali, di accedere a smartphone o contenuti cloud della persona scomparsa.
Alcuni Tribunali italiani hanno tuttavia trovato una soluzione al problema, tramite l’applicazione del cosiddetto codice della privacy (Tribunale di Roma, ordinanza del 10 febbraio 2022; Tribunale Milano, ordinanza 9 febbraio 2021; Tribunale di Bologna, ordinanza del 25 novembre 2021). Il codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003) presenta infatti una norma apposita, introdotta nell’agosto 2018, tutt’ora vigente e rinvenibile all’art. 2 terdecies.
Secondo la predetta norma, i diritti relativi alla privacy (diritto d’accesso ai propri dati, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati), se riferiti a persone decedute, “possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Tramite l’applicazione dell’art. 2 terdecies del codice della privacy, dunque, si può obbligare il gestore del servizio a comunicare username e password di sua nonna, consentendole così di accedere alle foto e ai video che le sono tanto cari, in quanto le sue sono certamente “ragioni familiari meritevoli di protezione”.