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Animali domestici: non solo gioie, ma anche responsabilità | Voce al Diritto

La detenzione di animali domestici non è solo fonte di gioia, ma comporta anche numerose questioni giuridiche e di responsabilità.

Animali domestici

L’uomo è il più crudele degli animali (Nietsche).

Gentile Avvocato, vivo in un complesso di villette a schiera e accudisco tre gatti presi al gattile. Nonostante io mi prenda cura di questi animali domestici, talvolta capita che saltino il muretto di cinta ed invadano le due proprietà adiacenti. I vicini si sono lamentati e temo possano fare del male ai miei adorati gatti. Come posso proteggerli e garantirmi che nessuno possa fare loro del male?

Animali domestici – Diritti, doveri e questioni giuridiche

I doveri di chi, a vario titolo, custodisce un animale sono sicuramente quelli dettati dal buon senso e dalla consapevolezza, che ognuno dovrebbe avere, delle proprie responsabilità. Ma derivano anche dalla normativa vigente, che definisce i comportamenti da tenere e da evitare. L’altalena fra diritti doveri facenti capo al proprietario caratterizza il tema oggetto del quesito.

Il Decreto del Presidente del Consiglio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 febbraio 2003, in recepimento dell’Accordo Stato-Regioni recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy ha stabilito il principio in base al quale, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.

Con particolare riguardo ai felini, la normativa italiana (L. n. 281/1991) tutela l’esistenza e la libertà dei gatti, anche quando si tratta di animali privi di un proprietario/possessore, e persino qualora, nel loro essere randagi, si associano in colonie. Più nel dettaglio, l’art. 1 di detta legge recita “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. A mente di tale disposizione di legge, dunque, è vietato maltrattare i gatti e non è possibile naturalmente sopprimerli, anche se si trovano allo stato libero, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano gravemente malati e incurabili “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili”.

Affetto e responsabilità per gli animali domestici

Tuttavia, la produzione normativa conferma la tendenza dell’ordinamento a responsabilizzare il possessore dell’animale. A tal proposito, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (rinnovata nel 2017 e quindi ancora vigente), concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, ha imposto le misure che il proprietario e il detentore di un cane devono adottare ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose. In sostanza, alla tutela fornita dal codice civile, si affianca quella riconosciuta dalla normativa di settore.

Lo Stato vuole tutelare l’animale d’affezione, ma al contempo esige che i padroni si atteggino responsabilmente.

Il diritto riconosciuto al “padrone”

Le norme suindicate danno conto dell’esistenza, nel nostro ordinamento, di un vero e proprio diritto di detenere gatti (o altri animali di affezione), mantenerli e curarli e, pertanto, nessuna opinione contraria sul punto (ivi compresa quella di un vicino intransigente) potrà impedire l’esercizio di un diritto garantito per legge. Si badi che i diritti vengono, in primo luogo, riconosciuti in capo agli animali stessi. Il maltrattamento viene, infatti, severamente punito anche in sede penale, ragion per cui, eventuali atti di violenza nei confronti degli stessi, possono comportare gravi conseguenze, non solo sul piano civilistico.

Il dovere dei “padroni”

Quando, tuttavia, si eserciti possesso o detenzione sull’animale, i termini della questione si infoltiscono di problematiche inerenti la responsabilità derivante dalla custodia dello stesso. Proprio al fine individuare un proprietario, e quindi un “responsabile” di detta custodia, la normativa nazionale e regionale per la prevenzione del randagismo richiede obbligatoriamente l’iscrizione in anagrafe degli animali d’affezione, in conformità alle disposizioni adottate dalle singole Regioni, per tutti i cani e anche per i gatti e i furetti, per i quali si richiede il passaporto europeo. Si badi che il concetto di “possesso/detenzione” non deve essere inteso nella sua accezione negativa, ma anche al fine di consentire di individuare un soggetto che sia tenuto a prendersi cura dell’animale, in considerazione dei suoi fabbisogni e della sua indole. Tutto ciò premesso, dal possesso dell’animale derivano le relative responsabilità nei confronti dei terzi che abbiano a subire un danno da quest’ultimo.

A tal riguardo, l’art. 2052 c.c. recita che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La norma di legge appare chiara: laddove l’animale dovesse arrecare danni al vicino, quest’ultimo sarebbe legittimato ad esercitare azione di risarcimento del danno nei confronti del possessore/detentore.

Giù le mani dagli animali domestici!

Ciò che la legge non ammette, per chiare ed ovvie ragioni, è che il vicino, infastidito dalla presenza dell’animale, lo maltratti, lo sequestri o peggio ancora, lo uccida.

Del resto, se ci si sofferma un secondo a riflettere sugli istituti di base, la legittimità di una simile azione, troverebbe riscontro unicamente nell’inammissibile assunto di base di ipotizzare una violazione di domicilio, non configurabile dal punto di vista della soggettività giuridica dell’animale, in capo a quest’ultimo. Riesce, infatti, difficile immaginare che un felino, con dolo, si rechi nella proprietà altrui al fine di arrecare danno.

Ma l’ordinamento, come si è detto, predispone i dovuti accorgimenti dal punto di vista civilistico: chi si ritenga leso nel proprio diritto, avrà la possibilità di agire contro il detentore dell’animale, ma per nulla al mondo, lo stesso dovrà sentirsi legittimato ad intervenire “manu propria” per evitare il verificarsi dell’invasione di proprietà da parte dell’animale domestico.

L’avvocato risponde

Come argomentato, la legge tutela gli animali d’affezione e non legittima in alcun caso il soggetto che asserisca di essere stato leso nel proprio diritto di “farsi giustizia da solo” esercitando forme di violenza sull’animale. Tuttavia, allo stato, una denuncia pare sconsigliabile, non essendosi ancora verificati nel suo caso eventi allarmanti, considerato inoltre il fatto che, stante l’assenza di episodi di violenza, si rischierebbe di andare incontro ad una denuncia per calunnia.

Per concludere vorrei ricordare una celebre frase di Dostoevskij: La gente parla a volte della crudeltà “bestiale” dell’uomo, ma ciò è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie: nessun animale potrebbe mai essere così crudele come un uomo.

Filippo Testa

Scritto da Filippo Testa

Filippo Testa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma nel 1999.
Concluso il tirocinio forense, nel 2002 supera l’esame di abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Torino e viene insignito della Toga d’onore della Fondazione Torta quale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Asti per aver conseguito il miglior punteggio all’esame di Stato.
Nel 2016 si iscrive all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.
Attivo in diversi ambiti del diritto, ha recentemente conseguito un Master di specializzazione in Diritto dello Spettacolo.
Da sempre attento alle tematiche di difesa delle donne vittime di violenza e stalking ed alla loro tutela in ambito giudiziario.
Convinto animalista, si batte da sempre per la protezione e il riconoscimento dei diritti degli animali e, anche per questo motivo, sostenitore della dieta vegana.

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